STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “movimentoTerra”


Denominazione e sede

Art. 1) Ai sensi degli artt. 35 e sgg. D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) e delle norme del codice civile e del CTS in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “MovimentoTerra”.

L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.

Art. 2) L’Associazione ha sede in Conegliano (TV), Via Manzana n.22.

Finalità

Art. 3) L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’associazione ha l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La durata dell’Associazione, apartitica e aconfessionale, è illimitata nel tempo.

L’Associazione vuole promuovere la sovranità alimentare per garantire che chiunque abbia accesso a cibo vero, indipendentemente dal proprio contesto socio politico economico, attraverso il sostegno e la promozione di una sana agricoltura che si prenda cura della fertilità della terra, e della biodiversità vegetale, del benessere animale, del paesaggio rurale e della cultura e della dignità di chi la lavora.

 

I Valori ispiratori dell’Associazione sono: Valori metaeconomici:

  • agricoltura ad impatto positivo sull’ambiente
  • accessibilità al cibo vero
  • dignità del lavoro
  • sobrietà (abbondanza frugale)

Valori metapolitici:

  • sovranità alimentare
  • giustizia sociale
  • democraticità dei processi economici e di governo
  • partecipazione

Valori umani:

  • fioritura dell’essere umano
  • convivialità
  • rispetto di ogni forma di vita
  • proattività

Obiettivi dell’associazione sono:

 

  • riconoscere la piena dignità al lavoro e alla conoscenza di chi coltiva la terra, attraverso forme di economia pianificata associativa e solidale incentrata sui bisogni di tutti i soggetti coinvolti, producendo solo ciò che è effettivamente necessario ed eliminando gli sprechi
  • creare legami tra le persone in un ecosistema sociale
  • promuovere coinvolgimento e partecipazione di tutti i soggetti interessati nel garantire qualità, sostenibilità (integrale), etica, reciprocità, giustizia sociale
  • sostenere e promuovere forme di agricoltura ecologica che prevedano il rispetto della natura e dell’uomo seguendo i principi dell’agricoltura biologica e biodinamica
  • offrire un modello che renda il cibo vero accessibile sia da un punto di vista di prezzo che di reperibilità
  • promuovere, diffondere e difendere i valori costitutivi del movimento

Art. 4)

L’Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

  • di azione volontaria;
  • di mutualità;
  • di produzione o scambio di beni o

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati sono, in riferimento all’art. 5, C.T.S.:

  1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, 281;
  2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  3. agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, 141, e successive modificazioni.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono:

  • Organizzazione di iniziative culturali e divulgative coerenti con i valori costitutivi dell’Associazione
  • Promozione di relazioni economiche e sociali strette tra agricoltori, intermediari e consumatori basate su modelli di pianificazione e preacquisto
  • Istituzione di un Sistema di Garanzia Partecipata come strumento di selezione, accreditamento e monitoraggio delle aziende agricole che vogliono aderire all’Associazione. La conformità ricevuta tramite la verifica partecipativa permette la concessione d’uso di un marchio che avrà lo scopo di identificare prodotti di aziende agricole appartenenti all’associazione e rappresentare una garanzia di sicurezza, qualità, sostenibilità e
  • L’associazione si pone come fornitore di servizi specifici a supporto delle aziende agricole aderenti; tra

questi troviamo:

  • Supporto tecnico agronomico
  • Organizzazione commerciale
  • Organizzazione logistica
  • Marketing
  • Ricerca scientifica e divulgazione risultati
  • Associazionismo di categoria
  • Processo partecipativo della pianificazione delle produzioni
  • Attivazione di processi di finanza complementare

L’individuazione di ulteriori attività è operata da parte dell’organo di amministrazione.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra

natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, CTS, solo

 

quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Durata

Art. 5) La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea

Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 6) Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone i valori e gli obiettivi, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Vengono identificate cinque categorie di socio:

  • Socio appartenente alla categoria delle persone che operano primariamente nella coltivazione della terra impegnandosi a rispettare i valori e i principi di MovimentoTerra (agricoltore o azienda agricola);
  • Socio appartenente alla categoria delle persone che esprimono primariamente l’interesse per la qualità del cibo e sostengono fattivamente la cura della terra che lo produce e la salute di chi la coltiva attraverso i propri acquisti alimentari (consumatori)
  • Socio appartenente alla categoria delle persone o organizzazioni che agiscono per permettere la migliore circolazione dei beni e il funzionamento delle relazioni tra chi produce e chi acquista (intermediari)
  • Socio appartenente alla categoria delle persone o organizzazioni che sostengono con impegno nella comunità una sana agricoltura secondo i valori e principi di MovimentoTerra (istituzioni);
  • Socio appartenente alla categoria delle persone o organizzazioni che forniscono a MovimentoTerra i mezzi necessari alla realizzazione degli obiettivi statutari, nel rispetto dei suoi valori fondanti (finanziatori)

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo;

pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 7) L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione

e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;

  • godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
  • esaminare i libri associativi mediante consultazione cartacea o digitale in sede di riunioni e assemblee previa richiesta

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell’art. 16 del presente

Statuto.

Art. 9) Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili. Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative, secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea. Qualora la domanda di ammissione all’Associazione venga accettata, la quota annuale è da corrispondersi all’atto dell’iscrizione.

 

Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni, esclusione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’esclusione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’esclusione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato

all’Associazione.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Assemblea dei Soci

Art. 13) Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Se ne ricorrono i presupposti ai sensi degli artt. 30 e 31 C.T.S. e s.m.i., l’Associazione nomina l’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L’organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti.

Art. 14) L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 10% dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno quattordici giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o lettera cartacea e pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione e/o affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere ed intervenire, ma non hanno diritto di voto attivo e passivo.

È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può

avere più di una delega.

Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale

o con voto segreto.

Art. 17) All’Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

  • approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;
  • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
  • eleggere i sostituti dei componenti del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del

giorno.

  • in sede straordinaria delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
  • nomina e revoca, quando previsto, l’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei

conti;

 

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

IN SEDE STRAORDINARIA:

  • deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del

giorno.

Art. 18) L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Art. 19) L’Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci

un segretario verbalizzante.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea Straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di

almeno tre quarti degli associati.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per sessanta giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di 5 e un massimo di 15 componenti, mantenendo la proporzione tra le 5 categorie di soci comprese nell’associazione, ovvero soci agricoltori, soci consumatori, soci intermediari, soci rappresentati delle istituzioni, rappresentanti dei soci finanziatori e ivi compreso il Presidente, che ne è parte di diritto. Il numero di consiglieri viene proposto dal consiglio e stabilito con ratifica e modifica dall’assemblea. I componenti del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti o tra i soci nel caso in cui non vi fossero non eletti, rispettando la rappresentatività per categoria.

I membri del Consiglio, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del C.T.S., a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Clausola transitoria

Il primo consiglio direttivo viene nominato in sede di prima assemblea dopo la costituzione tra i soci fondatori e può derogare alle norme sopra esposte. Rimane in carica per cinque anni dalla costituzione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

  • le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione

dell’Associazione;

 

  • le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  • le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei

professionisti di cui si avvale l’Associazione;

  • la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  • la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre

all’Assemblea;

  • la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  • la fissazione delle quote sociali;
  • la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  • la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da

sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;

  • la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
  • ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con        avviso        scritto        da        recapitarsi        almeno         sette         giorni         prima         della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del consiglio direttivo potranno anche svolgersi a distanza per mezzo di piattaforme di comunicazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Andrà privilegiato il metodo del consenso anziché il voto per maggioranza nella presa di decisioni.

Art.24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

In caso di parità nelle votazioni del consiglio direttivo, il voto del presidente vale doppio. Clausola transitoria

Il primo presidente viene nominato in sede di costituzione. Rimane in carica per cinque anni dalla costituzione.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

 

Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 30) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
  • quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
  • contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
  • proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività

Art. 31) All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 32) L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre, per ogni esercizio, il bilancio d’esercizio redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile, e ai sensi degli artt. 13 e 14 C.T.S. e s.m.i.. Tale bilancio, qualora ne ricorrano i presupposti, può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento

Art. 33) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, c. 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dall’Assemblea straordinaria.

Norme finali

Art. 34) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al C.T.S. e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.